Lo Statuto
STATUTO DELLA BIBLIOTECA DOMENICANA
BIBLIOTECA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE NAPOLI
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO
Articolo l
E’ costituita la Biblioteca Domenicana – Biblioteca del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di proprietà dei Frati Predicatori della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia
Articolo 2
La Biblioteca ha la sede in Napoli, Vico San Domenico Maggiore 18 presso il complesso monumentale.
La biblioteca garantisce, 15 ore settimanali di apertura al pubblico e di accessibilità completa ai servizi. La biblioteca è aperta nei seguenti giorni: Lunedì: dalle ore 15,30 alle ore 18,30; Martedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00; Mercoledì: dalle ore 15,30 alle ore 18,30; Giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 18,00; Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
Articolo 3
La Biblioteca ha la durata illimitata.
Articolo 4
La Biblioteca non ha tini di lucro e ha lo scopo di preservare e curare il patrimonio già posseduto, promuovere manifestazioni artistiche e culturali che diano ad un pubblico più vasto possibile la conoscenza più completa della musica nazionale cd internazionale e dell’arte in genere al fine di incentivare i l singolo cittadino ad una più semplice comprensione e stimolarne l’apprendimento.
Per raggiungere detto scopo la Biblioteca potrà:
Istituire e gestire corsi di studio per la digitalizzazione di libri antichi organizzando servizi per scuole di ogni ordine e grado, effettuare manifestazioni artistiche convegni, dibattiti, mostre d’arte per la diffusione e il raggiungimento degli obiettivi culturali;
Promuovere e curare direttamente la redazione e la pubblicazione di libri c testi relativi all’attività, ed in particolare quelli musicali, nonché di edizioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche.
Per il raggiungimento di dette finalità la Biblioteca potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o Associazioni che facciano richiesta.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 5
Il patrimonio è costituito
- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Biblioteca e quindi dell’Ente Frati Predicatori Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia:
- b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio:
- c) da eventuali donazioni, lasciti erogazioni ed elargizioni di qualsiasi natura provenienti da Enti pubblici o privati anche nazionali ed internazionali:
Le entrate della Biblioteca sono costituite:
- a) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività della Biblioteca;
Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione delle sovvenzioni di ogni provenienza. Esso Consiglio avrà la durata di un anno, i componenti potranno essere rieletti solo una volta dopo la prima nomina almeno dopo un anno di vacatio potrà essere nominato.
Articolo 6
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, ed entro trenta giorni devono essere redatti il bilancio e l’inventano annuale da approvare nei trenta giorni successivi. La convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere indetta alla fine di ogni esercizio annuale con invito comunicato dal Presidente almeno l O giorni prima della riunione. Quella straordinaria ogni qual volta si rendesse necessaria per motivi urgenti con la stessa modalità di quella ordinaria e con termine di cinque giorni.
SOCI- DIRITTI- DOVERI
Articolo 7
Sono Soci Fondatori quelli risultanti nell’Atto Costitutivo. Possono essere svolgono attività analoghe o Soci persone fisiche, nonché enti di qualsiasi natura che connesse, o comunque utili agli scopi della Biblioteca.
Per l’ammissione del Socio è necessario presentare domanda al Presidente che previo parere del Consiglio Direttivo, rimette per la decisione dell’Assemblea. Sull’ammissione a Socio l’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Le decisioni sono insindacabili se con motivazione adeguata dello stesso organo.
Articolo 8
Può essere espulso il Socio che commette atti o azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio della Biblioteca L’Assemblea dei Soci decide sul la espulsione dei Socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione nell’art. 7.
Articolo 9
Il Socio espulso o recedente ha diritto al rimborso della quota pagata che sarà liquidata entro 30gg dall’approvazione del bilancio, salvo eventuale ritenzione della quota stessa come sanzione per quello espulso, e dopo sei mesi dall’iscrizione per il recedente.
ORGANISMI DELLA BIBLIOTECA
Articolo 10
Sono organi della Biblioteca
• L’Assemblea dei Soci;
• Il Direttore della Biblioteca;
• Il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è l’organo deliberante ed elegge il Direttore ed i componenti del Consiglio Direttivo. La biblioteca è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 5 Soci Fondatori o ordinari; le cariche hanno la durata di un anno. I Consiglieri eletti provvedono nell’ambito del Consiglio alla nomina del Segretario della Biblioteca, e decidono sulle designazioni dei Soci Onorari e di quelli Sostenitori.
Articolo 11
Le Assemblee dei Soci sono validamente costituite con la partecipazione dei due terzi degli stessi. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta ovvero con il 50% + 1 dei voti dei presenti, ovvero in seconda seduta con maggioranza relativa da riconvocarsi entro i tre giorni successivi alla prima seduta.
E’ invece richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo in seno all’Assemblea per modificare lo Statuto della Biblioteca: e la presenza e il voto favorevole di tutti i Soci per sciogliere la Biblioteca e nominare i liquidatori. L’Assemblea delibera nella stessa sede in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per i relativi adempimenti.
Articolo 12
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse tra Soci nelle Assemblee ordinarie: non sono ammesse in quelle straordinarie. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza nominato da esso.
Articolo 13
Il Direttore rappresenta la biblioteca. L’ufficio di presidenza (composto anche dal Segretario e Tesoriere) predispone il programma della Biblioteca annualmente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nella prima riunione annuale, esegue le deliberazioni dell’Assemblea e coordina tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali: sottopone annualmente all’Assemblea una sua relazione sull’attività svolta cd il rendiconto economico.
Articolo 14
Il Presidente cd il Consiglio Direttivo possono essere revocati da l’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dci Soci. Il Segretario ed i Consiglieri coadiuvano il Presidente nell’espletamento di tutte le sue funzioni. Il Presidente nomina fra i Consiglieri, solo il Tesoriere che detiene i fondi e renda il conto.
Il Presidente senza alcuna delibera del Consiglio Direttivo può incassare somme da privati o enti pubblici da Istituti di Credito e pubbliche Amministrazioni e rilasciarne quietanza. Può accendere conti correnti bancari a firma congiunta con il Tesoriere. Sia il Segretario che il Tesoriere possono essere revocati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci. L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e richiesta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell’articolo 20 del Codice Civile.
Articolo 15
Tutte le eventuali controversie tra Soci, e tra questi e la Biblioteca o suoi organi saranno sottoposte (salvi i casi non consentiti dalla legge) alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominare dall’Assemblea e scelti tra i Soci tranne quello Onorario. Essi giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura. La decisione sarà inappellabile.